AI Act, dal 2 agosto scatta l’obbligo alla trasparenza dell’intelligenza artificiale. Tutto quello che serve sapere
Dal 2 agosto chi utilizza chatbot, assistenti virtuali, deepfake e altri contenuti generati dall’intelligenza artificiale dovrà renderne riconoscibile la natura artificiale. Nella stessa data partiranno i controlli delle autorità e la Commissione europea potrà sanzionare i fornitori dei grandi modelli di AI. Sono state invece rinviate al 2027 e al 2028 le regole più impegnative per i sistemi utilizzati in ambiti sensibili, come lavoro, credito, istruzione, dispositivi medici e macchine
Dal 2 agosto 2026 chi entra in contatto con un sistema di intelligenza artificiale dovrà poterlo riconoscere. Le aziende che affidano l’assistenza ai clienti a un chatbot o a un assistente virtuale dovranno dichiarare che dietro l’interazione non c’è una persona. Chi diffonde un video o un audio manipolato dall’AI e costruito per sembrare autentico dovrà indicare che si tratta di un deepfake. Lo stesso principio si applicherà ai testi generati artificialmente e pubblicati per informare il pubblico su temi di interesse generale, quando manca una revisione umana e una responsabilità editoriale chiaramente individuata.
È questa la parte dell’AI Act che comincia ad applicarsi dal 2 agosto: un insieme di obblighi pensati per rendere visibile la presenza dell’intelligenza artificiale nelle interazioni e nei contenuti destinati al pubblico. Il regolamento europeo è già entrato in vigore e viene applicato per tappe. Dal febbraio 2025 sono vietati alcuni utilizzi considerati incompatibili con i diritti fondamentali; dall’agosto dello stesso anno sono operative le regole per i fornitori dei modelli sui quali si basano servizi come ChatGPT, Gemini e Claude. La prossima scadenza riguarda soprattutto la trasparenza e rende possibili i controlli sul rispetto degli obblighi già introdotti.
Il calendario iniziale prevedeva molto di più. Il 2 agosto avrebbero dovuto diventare operative anche gran parte delle regole sui sistemi ad alto rischio: quelli utilizzati, per esempio, per selezionare candidati, valutare studenti, decidere l’accesso al credito o classificare le persone attraverso dati biometrici. Questi sistemi avrebbero dovuto rispettare requisiti specifici riguardanti gestione dei rischi, qualità dei dati, documentazione, supervisione umana, conservazione dei registri e segnalazione degli incidenti.
A cambiare le scadenze è stato il Digital Omnibus sull’AI, un pacchetto di correzioni approvato lo scorso 29 giugno per semplificare alcuni adempimenti e concedere più tempo alle imprese, anche perché non erano ancora disponibili tutti gli standard tecnici necessari per dimostrare la conformità. Le regole per i sistemi ad alto rischio impiegati negli ambiti indicati dall’AI Act sono state così rinviate al 2 dicembre 2027. Per l’AI integrata in prodotti regolamentati, come dispositivi medici e macchine industriali, la scadenza è stata spostata al 2 agosto 2028.
Il rinvio ha dunque ridimensionato il peso del 2 agosto 2026, pur senza cancellarlo.
Come detto, da questa data diventano comunque obbligatorie le indicazioni che rendono riconoscibili chatbot, deepfake e determinati contenuti sintetici. Nello stesso momento le autorità nazionali possono avviare i controlli e la Commissione europea acquista pieni poteri di vigilanza sui fornitori dei grandi modelli di intelligenza artificiale.
Possiamo dunque dire che il 2 agosto non “prende efficacia l’AI Act” nel suo complesso. Entrano in applicazione alcune regole ben definite, mentre altre sono state rinviate. È proprio questa distinzione il punto da cui partire per capire che cosa cambia davvero per le imprese.

AI Act, sapere se dall’altra parte c’è una persona oppure una macchina
Rendere riconoscibile la presenza dell’AI
Il cambiamento più visibile dal 2 agosto riguarda quindi il rapporto tra i sistemi di intelligenza artificiale e le persone che li utilizzano. L’AI Act stabilisce che la natura artificiale di un’interazione o di un contenuto non possa essere nascosta o lasciata all’intuizione dell’utente: deve essere dichiarata quando il contesto non permette di riconoscerla con sufficiente chiarezza.
È quanto prevede l’articolo 50, nel quale sono raccolti gli obblighi di trasparenza che diventano applicabili con questa scadenza. Un chatbot utilizzato per l’assistenza clienti, un assistente vocale che gestisce una prenotazione o un agente digitale presente su un sito di e-commerce devono informare l’utente che dall’altra parte non c’è una persona. L’indicazione deve essere chiara, accessibile e fornita al più tardi al momento del primo contatto.
La regola incide anche sul modo in cui questi strumenti vengono progettati e presentati. Un nome umano, un volto realistico o un linguaggio costruito per simulare quello di un operatore possono rendere ambigua la natura dell’interazione. La trasparenza, quindi, non si esaurisce in una dicitura collocata ai margini dello schermo, ma riguarda l’esperienza nel suo insieme: il nome assegnato all’assistente, il suo aspetto, il tono delle risposte e la visibilità dell’avviso.
La Commissione europea ha pubblicato nelle scorse settimane le linee guida dedicate proprio all’articolo 50, chiarendo ruoli, ambiti di applicazione, eccezioni ed esempi concreti. Le indicazioni distinguono tra provider, cioè chi sviluppa o immette sul mercato il sistema, e deployer, l’organizzazione che lo utilizza sotto la propria autorità. La stessa impresa può assumere entrambi i ruoli, per esempio quando modifica in misura sostanziale una soluzione acquistata o la commercializza con il proprio marchio.
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Deepfake e contenuti sintetici devono diventare riconoscibili
Gli obblighi di trasparenza riguardano anche i sistemi capaci di generare o modificare testi, immagini, registrazioni audio e video. In questo caso il primo adempimento ricade su chi sviluppa o immette sul mercato il sistema: il contenuto prodotto deve incorporare una marcatura tecnica che permetta agli strumenti automatici di riconoscerne l’origine artificiale.
Questa marcatura non coincide necessariamente con un’etichetta visibile al pubblico. Può consistere, per esempio, in informazioni inserite nel file, nei suoi metadati o attraverso altre tecniche di identificazione. Serve a consentire a piattaforme, autorità e sistemi di verifica di stabilire se un contenuto è stato generato o manipolato dall’AI.
Per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, il Digital Omnibus concede quattro mesi in più per introdurre questa funzione: l’obbligo scatterà quindi il 2 dicembre. Non sarà invece necessario intervenire sui contenuti prodotti prima del 2 agosto per aggiungere retroattivamente la marcatura.
L’identificazione tecnica, tuttavia, può indebolirsi durante i successivi passaggi. La compressione di un video, il ritaglio di un’immagine, la modifica di un file o il trasferimento tra piattaforme possono eliminare alcune delle informazioni inserite dal sistema. Per questo l’AI Act affianca alla marcatura automatica un secondo livello di trasparenza: in determinati casi, come la diffusione di un deepfake, chi pubblica il contenuto deve dichiarare in modo visibile che è stato generato o manipolato dall’intelligenza artificiale.
Le responsabilità sono quindi distribuite lungo la filiera. Il fornitore deve rendere tecnicamente riconoscibile il contenuto prodotto dal proprio sistema; l’azienda, l’agenzia o l’organizzazione che lo utilizza e lo diffonde deve verificare se la sua natura artificiale debba essere segnalata anche alle persone che lo vedranno.
Sono previste modalità più flessibili per opere artistiche, satiriche, creative o di fantasia, purché l’informazione venga fornita senza compromettere la fruizione dell’opera. Questo significa che l’AI Act non richiede di applicare indiscriminatamente la stessa etichetta a qualsiasi contenuto ritoccato: distingue finalità, tecnica impiegata, capacità di ingannare il pubblico e contesto di diffusione.
Per i testi conta la responsabilità editoriale
Una disciplina specifica riguarda i testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale.
In questi casi il deployer deve dichiarare che il contenuto è stato prodotto artificialmente. L’obbligo viene meno quando il testo è sottoposto a una revisione umana o a un controllo editoriale e una persona fisica o giuridica mantiene la responsabilità della pubblicazione.
Per editori, testate giornalistiche, uffici stampa e organizzazioni che producono contenuti informativi, la differenza passa quindi dalla reale presenza di un processo editoriale. Il controllo richiede la possibilità di verificare i fatti, correggere il testo, valutarne il contesto e decidere se autorizzarne la pubblicazione. Un’approvazione automatica applicata a grandi quantità di materiali difficilmente offre le stesse garanzie.
L’uso dell’AI come strumento di supporto alla scrittura rimane possibile. La norma punta a rendere identificabili i contenuti pubblicati senza una responsabilità editoriale effettiva, evitando che testi generati automaticamente vengano presentati come informazione verificata.
Informare chi è sottoposto all’analisi delle emozioni
La trasparenza raggiunge anche i sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, nei casi in cui il loro utilizzo sia ammesso.
Chi impiega queste tecnologie deve informare le persone esposte al sistema. Può trattarsi, per esempio, di strumenti collocati in un punto vendita, durante una sessione formativa o all’interno di un servizio di sicurezza.
L’informativa prevista dall’AI Act non autorizza però automaticamente il trattamento. Continuano ad applicarsi il GDPR, le regole sul lavoro e le altre normative settoriali. Alcuni utilizzi sono inoltre già compresi tra le pratiche vietate dal febbraio 2025: è il caso del riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro e nelle scuole, salvo le eccezioni previste per ragioni mediche o di sicurezza.
L’obbligo di formazione incontra finalmente i controlli
Dal 2 febbraio 2025 fornitori e deployer sono tenuti ad adottare misure per sviluppare un livello adeguato di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale tra le persone che utilizzano i sistemi per loro conto.
Il Digital Omnibus ha reso meno rigida la formulazione dell’articolo 4 e ha escluso una sanzione pecuniaria diretta per la sua violazione. La formazione conserva tuttavia un peso organizzativo rilevante. Dal 2 agosto le autorità nazionali diventano operative e possono verificare come l’impresa abbia affrontato il tema.
Un corso generico rivolto a tutto il personale offre una risposta parziale. Competenze e rischi cambiano tra chi utilizza un assistente per riassumere documenti, chi inserisce dati aziendali in un modello, chi affida all’AI una preselezione dei candidati e chi pubblica contenuti destinati ai clienti.
Servono quindi percorsi proporzionati ai ruoli, ai sistemi utilizzati e alle possibili conseguenze. La tracciabilità delle attività formative può inoltre dimostrare la diligenza dell’organizzazione in caso di incidente, contestazione o danno.
Bruxelles vigila sui grandi modelli
La scadenza del 2 agosto riguarda anche i fornitori dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, indicati dall’AI Act con la sigla GPAI. Sono i modelli capaci di svolgere attività differenti e sui quali possono essere costruiti chatbot, assistenti, strumenti di scrittura, sistemi di analisi e numerose altre applicazioni.
Per i modelli immessi sul mercato europeo dal 2 agosto 2025 sono già previsti obblighi specifici. I fornitori devono predisporre la documentazione tecnica, fornire informazioni a chi utilizza il modello per sviluppare altri sistemi e adottare una politica per rispettare il diritto d’autore. Devono inoltre pubblicare una sintesi dei contenuti impiegati per l’addestramento. Ai modelli più potenti, classificati come portatori di un rischio sistemico, si applicano ulteriori misure relative alla valutazione dei rischi, alla sicurezza e alla segnalazione degli incidenti.
I modelli già presenti sul mercato prima del 2 agosto 2025 seguono un calendario diverso: i loro fornitori avranno tempo fino al 2 agosto 2027 per adeguarsi.
Dal 2 agosto 2026 diventa invece pienamente operativo il sistema di controllo. La Commissione europea, attraverso l’AI Office, potrà chiedere documenti e informazioni ai fornitori, valutare i modelli, imporre interventi correttivi e sanzionare le violazioni. Le multe potranno raggiungere 15 milioni di euro oppure, se superiore, il 3% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente.
Per le imprese che utilizzano servizi basati su questi modelli, gli effetti saranno soprattutto indiretti. I fornitori dovranno mettere a disposizione informazioni più precise sulle caratteristiche, sui limiti e sulle modalità di integrazione dei propri modelli. Le aziende clienti potranno utilizzare questa documentazione per valutare i rischi delle applicazioni costruite a valle e definire con maggiore chiarezza responsabilità, controlli e condizioni di utilizzo. Eviterei invece il riferimento categorico all’aggiornamento dei contratti: è una conseguenza possibile, ma non un effetto imposto automaticamente dalla scadenza.
In Italia la vigilanza prende forma
La legge italiana 132 del 2025 ha individuato nell’Agenzia per l’Italia Digitale e nell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale le autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, assegnando ad AgID funzioni legate all’innovazione, alla notifica e alla valutazione degli organismi di conformità e ad ACN i compiti di vigilanza e controllo. Restano ferme le competenze del Garante per la protezione dei dati personali, di Banca d’Italia, Consob e Ivass nei rispettivi ambiti.
Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato in esame preliminare due decreti legislativi dedicati all’adeguamento del sistema nazionale: il primo interviene su autorità, sanzioni, sperimentazione e lavoro; il secondo sull’impiego dell’AI nelle attività di polizia e sulle responsabilità civili e penali.
Il quadro europeo e quello nazionale cominciano così a produrre un sistema di controlli effettivo. Il tetto generale previsto dall’AI Act per molte violazioni arriva a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo, mentre per le pratiche vietate può raggiungere 35 milioni o il 7%. La quantificazione deve comunque tenere conto della gravità dell’infrazione e, per le PMI, dei limiti specifici stabiliti dal regolamento.
Il primo problema è sapere dove si trova l’AI
Per molte imprese l’adempimento più urgente non consiste nell’introdurre una nuova piattaforma di governance, ma nel ricostruire quali sistemi siano già presenti nell’organizzazione.
Un censimento limitato ai contratti gestiti dalla direzione IT lascerebbe fuori una parte consistente degli utilizzi: funzionalità generative aggiunte a software già acquistati, account attivati autonomamente, chatbot gestiti da fornitori esterni, piattaforme marketing, strumenti HR, servizi utilizzati dalle agenzie e applicazioni sviluppate direttamente dalle business unit.
La ricognizione deve partire dai processi e rispondere ad alcune domande concrete: quali sistemi interagiscono con clienti e cittadini? Quali producono contenuti destinati alla pubblicazione? Chi approva quei contenuti? Dove vengono impiegate immagini, voci o avatar sintetici? Quali strumenti analizzano caratteristiche biometriche? Quali dati ricevono? Chi conserva i log e gestisce eventuali anomalie?
Il rinvio delle regole sui sistemi ad alto rischio offre tempo per preparare gestione del rischio, documentazione tecnica, qualità dei dati, supervisione umana e monitoraggio. Gli adempimenti del 2 agosto mostrano però che la fase operativa è già cominciata. L’AI Act entra nell’esperienza quotidiana delle persone attraverso un obbligo elementare soltanto in apparenza: rendere visibile dove agisce l’intelligenza artificiale e identificare chi risponde del suo utilizzo.








